Ecco cosa è previsto da decreto Cura Italia, a sostegno del settore edile

Mentre si prolungano i tempi per le misure di contenimento della diffusione del Covid -19, impedendo, di fatto per l’edilizia la prosecuzione dei lavori, la legge di conversione del DL 18/2020, ovvero il Decreto Cura Italia, offre una boccata d’ossigeno alle imprese e artigiani.

I lavori eseguiti devono essere pagati

La legge innanzitutto attesta che “nei contratti tra privati, in corso di validità dal 31 gennaio e fino al 31 luglio 2020, il committente è tenuto al pagamento dei lavori eseguiti sino alla data di sospensione dei lavori”.

Le imprese e gli artigiani, messi a dura prova dalla sospensione delle attività, potranno quindi rientrare, almeno in parte, degli investimenti fatti per l’acquisto di materiali e riacquisire liquidità.

Permessi, concessioni e atti prorogati per 90 giorni dalla fine dell’emergenza

Per quanto concerne certificati, permessi, autorizzazioni e termini di inizio e fine dei lavori previsti dall’art.15 del Testo unico dell’edilizia (Dpr 380/2001), in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, la legge stabilisce che conserveranno la validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dell’emergenza sanitaria. Questo varrà per le Scia, le segnalazioni certificate di agibilità, le autorizzazioni paesaggistiche e le autorizzazioni ambientali, oltre che per il Durc.

Responsabilità attenuate per i ritardi nelle consegne

Nessuno “scudo” in caso di contenzioso, come invece avevano richiesto gli operatori del settore edile ma maggiore attenzione sulle cause che hanno condotto le imprese a ritardare la consegna dell’opera o la prestazione del servizio: “bisogna tener conto della situazione di emergenza prima di accogliere la richiesta di risarcimento del committente o di pretendere il pagamento di una penale”.

 

 

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